Statuto                                                

Associazione Sportiva Dilettantistica

 

 

Art. 1 – Denominazione e sede

 

Per iniziativa di alcuni amanti dello sport è costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “A.S.D. TEAM KARATE ORTANI”, con sede legale nel comune di Montesilvano (PE) alla Via Corso Umberto 381/5, la quale è retta dal seguente Statuto. La denominazione sociale, può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

 

Art. 2 - Scopi

 

L’Associazione, che è apolitica e non persegue finalità di lucro né diretto né indiretto, ha lo  scopo di praticare e propagandare l’attività sportiva delle arti marziali e dello sport in genere. In particolare, gli scopi che la stessa si prefigge sono i seguenti:

Lo sviluppo, la promozione, l’organizzazione e la disciplina dello sport dilettantistico delle arti marziali nelle specialità ad esso appartenenti in tutte le forme e manifestazioni, nel territorio dello stato italiano ed a livello internazionale, compresa l’attività didattica; La gestione di attività e servizi connessi e strumentali all’organizzazione ed al finanziamento dello sport e delle arti marziali e dello sport in genere; L’organizzazione di attività ludiche di formazione sportiva e ricreativa delle arti marziali; Promuovere l’interscambio culturale, tecnico ed organizzativo fra i soggetti associati e tesserati; Indire manifestazioni e gare sotto l’egida e con l’autorizzazione del CONI in generale, delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilia; La prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell’uso di sostanze o di metodi che possano alterare le prestazioni naturali degli atleti nelle attività sportivo-agonistiche. L’Associazione si propone, inoltre, di:

Gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere; Organizzare squadre sportive per la partecipare a gare, tornei, campionati, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse specialità sportive; Organizzare corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi; Promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali; Esercitare, in maniera meramente marginale e senza alcuna finalità lucrativa, attività di natura commerciale al solo scopo dell’autofinanziamento; Pubblicare giornali e periodici da distribuire per almeno un terzo ai soci dell’associazione; Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti Pubblici e/o privati per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde o attrezzate. Collaborare, inoltre, allo svolgimento di manifestazioni ed iniziative sportive. L’Associazione, in quanto non perseguente scopi lucrativi, reinvestirà gli eventuali proventi della attività associativa in attività sportive. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge. Si impegna, inoltre, ad esercitare con lealtà la sua attività osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.

 

Art.3 - Affiliazione

 

L’Associazione procederà alla propria affiliazione alla FIJLKAM ed alla U.I.S.P.. Con l’affiliazione, l’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie della FIJLKAM e della U.I.S.P. e, si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti degli  stessi dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva. Costituiscono  parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali  nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle Società Sportive affiliate.

 

Art.4 - Funzionamento

 

L’Associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche e delle prestazioni eventualmente fornite dai Soci. L’attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantite dalle prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all’Associazione; nel caso in cui, la complessità, l’entità nonché la specificità dell’attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di terzi svolgenti lavoro autonomo.

 

Art.5 – Domanda di ammissione

 

L’Associazione si può comporre di un numero illimitato di Soci. Possono essere Soci tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati  dal Presidente. In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del Socio minorenne. Ai Soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l’effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età. I soci hanno diritto a prendere parte alle competizioni sportive promosse dall’Associazione e da altri enti sotto i colori sociali della propria associazione o con altre associazioni purché ci sia il nulla osta da parte dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Team Karate Ortani.

 

Art.6 - Durata

 

L’Associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall’apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

 

Art.7 - Patrimonio

 

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di Soci, privati od enti, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

 

Art.8 – Quota associativa

 

I Soci sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura così come previsto dall’atto costitutivo. Ove in regola con tale versamento, i soci possono partecipare con pieno diritto e con pieno voto deliberativo all’assemblea. La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili.

 

Art.9 – Decadenza dei Soci

 

I Soci cessano di appartenere all’Associazione: per recesso; per decadenza; per esclusione. Il recesso si verifica quando il Socio presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell’anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima. Il Socio è dichiarato decaduto quando non esplica più l’attività per la quale è stato ammesso. Il Socio è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente Statuto o dai Regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. La decadenza e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito il Socio interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso Socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, il Socio può ricorrere all’Assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al Punto precedente. Il Socio escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso. Il recesso, la decadenza e l’esclusione di Soci devono essere comunicate alla Federazione tramite il Comitato Regionale competente.

 

Art.10 – Sanzioni disciplinari

 

A carico dei Soci che vengono meno ai doveri verso l’Associazione Sportiva e ad una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine sportiva, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

l’ammonizione; la sospensione; la radiazione. Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La sanzione della radiazione deve essere ratificata dall’Assemblea dei Soci. Tutte le sanzioni disciplinari devono essere comunicate alla Federazione tramite il Comitato Regionale competente.

 

Art.11 - Organi

 

Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea Generale dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.

 

Art.12 - Assemblea

 

L’Assemblea Generale dei Soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell’Associazione; è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. All’Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l’attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

 

Art.13 – Compiti dell’Assemblea

 

L’Assemblea riunita in via ordinaria :

-   approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo;

- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;

-  nomina per elezione – a scrutinio segreto e con tre distinte votazioni – il Presidente, il Vicepresidente ed il Consiglio Direttivo. L’Assemblea è convocata,  in via straordinaria:

per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell’associazione; quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo dei Soci, i quali devono indicare l’argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due Scrutatori. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

 

Art.14 – Riunione e costituzione dell’Assemblea

 

L’Assemblea deve riunirsi almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario. L’Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo. La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione ai Soci a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma e al Comitato Regionale. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annuale. Avranno diritto di voto solo i Soci maggiorenni. Ogni partecipante all’Assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. Il Socio può farsi rappresentare nell’Assemblea da altro Socio purché munito di delega scritta; ogni Socio non può essere portatore di più di una delega. L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà dei Soci aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione sono approvate nell’Assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti. Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i Soci con diritto a voto deliberativo. Lo scioglimento dell’Associazione è validamente deliberato dall’Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe. Di ogni assemblea si dovrà  redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli Scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti i Soci con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

 

Art.15 - Presidente

 

Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni,  rappresenta l’Associazione e ne manifesta la volontà. Al Presidente è attribuito il potere di ammettere soci all’interno dell’Associazione con propria determinazione; almeno una volta l’anno egli riferisce all’Assemblea ordinaria dei soci circa:

le modalità con cui ha proceduto all’ammissione di quanti ne hanno fatto espressa richiesta; l’elenco dei soci ammessi; l’elenco dei soci non ammessi e riguardo a questi ultimi con l’espressa indicazione delle motivazioni della mancata accettazione della domanda di ammissione.

 

Art.16 – Vice Presidente

 

Il Vicepresidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea tra i Soci fondatori od ordinari, dura in carica quattro anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell’Assemblea per l’elezione di tutte le cariche associative.

 

Art.17 – Consiglio Direttivo

 

Il Consiglio Direttivo è composto: del Presidente che lo presiede; del Vicepresidente; di tre o più Consiglieri (purché in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall’Assemblea) di cui 1(uno) Atleta e 1 (uno) Insegnante Tecnico, del Segretario. I Consiglieri sono eletti dall’Assemblea tra i Soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre Società Sportive ed Associazioni Sportive dilettantistiche nell’ambito delle discipline dilettantistiche di competenza della FIJLKAM e della U.I.S.P., non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno. Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell’Assemblea e dirige l’Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei Soci; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’Assemblea, fissa le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all’anno e convoca l’Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci; redige gli eventuali Regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci; adotta i provvedimenti di esclusione  verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell’Assemblea Generale dei Soci. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l’ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all’ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti del Consiglio. La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti i Soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

 

Art.18 - Segretario

 

Il Segretario è nominato dal Consiglio anche tra Soci non facenti parte del Consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed attende alla corrispondenza.                                             

 

 

Art.19 – Decadenza degli organi associativi

 

I titolari degli organi associativi decadono:

-per dimissioni;

-per revoca, quando non esplichino più l’attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi. La revoca viene deliberata dall’Assemblea dei Soci, sentito il Dirigente per la quale è proposta. Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della Associazione comporta la decadenza di tutti  gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente Art.15, 2° capoverso. Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell’ultima Assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell’organo associativo.

 

Art.20 – Obblighi di comunicazione

 

La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate alla FIJLKAM ed alla U.I.S.P. unitamente ad una copia del verbale.

 

Art.21 - Bilancio

 

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all’approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell’approvazione, potrà avere accesso a detti documenti. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati. L’incarico della gestione amministrativo contabile dell’Associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all’uopo nominato. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

 

Art.22  – Devoluzione del patrimonio

 

In caso di estinzione dell’Associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, secondo la delibera dell’Assemblea che decide lo scioglimento, ad altra Associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità; in mancanza, vengono devoluti ad una Società Sportiva senza scopo di lucro della medesima provincia designata dalla FIJLKAM.

 

Art.23 – Clausola compromissoria

 

Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla FIJLKAM.

 

Art.24 – Norma di rinvio

 

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali e in subordine le norme degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. Su espresso mandato assembleare si dichiara come integralmente recepita ed approvata ogni variazione che il C.O.N.I. o le F.S.N. alle quali la Società Sportiva è affiliata possano apportare in futuro ai loro Statuti ed ai Regolamenti, nella certezza che detta variazione è in armonia con le vigenti leggi dello Stato. Il presente Statuto  sostituisce o annulla ogni altro precedente Statuto dell’Associazione nonché ogni altra norma regolamentare della Associazione in contrasto con esso.

 

 

 

 

 

Teramo, li 01/12/2007